Rappresentanza militare

istituto giuridico interno alle forze armate italiane

La rappresentanza militare è stata un istituto giuridico interno alle Forze armate italiane e alle Forze di polizia ad ordinamento militare, previsto dalla legge 11 luglio 1978, n. 382.[1]

Rappresentanza Militare
Stemma del Consiglio Base di Rappresentanza della Marina Militare
Descrizione generale
NazioneItalia
Serviziorappresentanza del personale militare
MottoUna sors (una voce)
Parte di
Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri e Guardia di Finanza
Voci su unità militari presenti su Wikipedia

Le funzioni del sistema di rappresentanza militare sono cessate a decorrere dal 7 aprile 2024, nel contesto dell'avvio del sistema delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari (APCSM).[2][3]

Superamento e passaggio alle APCSM

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La disciplina della libertà sindacale del personale militare e delle Forze di polizia ad ordinamento militare è regolata dalla Legge 28 aprile 2022, n. 46, che ha introdotto le Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari (APCSM).[4]

Gli organi della rappresentanza militare si distinsero in:

  • Co.Ce.R. (Consiglio Centrale di Rappresentanza): organo centrale, a carattere nazionale ed interforze, articolato in sezioni di Forza Armata o di Corpo Armato rappresenta unitariamente il personale dell'Esercito Italiano, della Marina Militare, dell'Aeronautica, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Guardia Costiera;
  • Co.I.R. (Consiglio Intermedio di Rappresentanza): organo di rappresentanza intermedio, svolge la sua attività presso gli Alti comandi. Ogni Ente di Forza Armata di livello divisione o superiore è rappresentato dal suo COIR;
  • Co.Ba.R. (Consiglio Base di Rappresentanza): organo di base di rappresentanza del personale militare, generalmente opera a livello reggimentale, sulle Unità Navali da guerra e rappresenta il personale presso il Comandante di Corpo.

Composizione ed elezione

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L'organo centrale e quelli intermedi erano costituiti da un numero fisso di delegati di ciascuna delle seguenti categorie: Ufficiali, Marescialli, Sergenti e Graduati - Militari di truppa. (Generalmente personale in qualifiche apicali e con molti anni di servizio maturato) Ogni Consiglio era ovviamente composto da Ufficiali, Sottufficiali, Graduati e Militari di truppa che prestavano servizio presso un Reparto dipendente dal Comando ove si effettuava la rappresentanza. Nell'organo centrale la rappresentanza di ciascuna forza armata o corpo era proporzionale alla rispettiva consistenza numerica.

Il sistema delle elezioni era di tipo "organico" o "federato", cioè i membri di ogni caserma o Unità Navale eleggevano i propri rappresentanti del COBAR, che a loro volta eleggevano tra di loro i rappresentanti presso il proprio COIR di competenza, infine i membri dei vari COIR eleggevano sempre tra di loro i rappresentanti della sezione di Forza Armata presso il COCER.

Funzioni

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Le competenze del COCER riguardavano la formulazione di pareri, di proposte e di richieste su tutte le materie che formano oggetto di norme legislative o regolamentari circa la condizione, il trattamento, la tutela - di natura giuridica, economica, previdenziale, sanitaria, culturale e morale dei militari.

I componenti del COIR furono da consulenti dei Generali al comando delle Grandi Unità, così come il COBAR era impiegato in attività di consulenza del Comandante di Corpo, soprattutto per portare alla sua attenzione ogni tipo di questione ritenuta sensibile per il benessere del personale e per l'efficienza del Reparto stesso.

Dalle competenze degli organi rappresentativi sono comunque escluse le materie concernenti l'ordinamento, l'addestramento, le operazioni, il settore logistico-operativo, il rapporto gerarchico-funzionale e l'impiego del personale.

Gli organi rappresentativi avevano inoltre la funzione di prospettare le istanze di carattere collettivo, relative ai seguenti campi di interesse:

  • conservazione dei posti di lavoro durante il servizio militare in Italia;[5]
  • qualificazione professionale e inserimento nell'attività lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare
  • provvidenze per gli infortuni subiti e per le infermità contratte in servizio e per causa di servizio;
  • attività assistenziali, culturali, ricreative e di promozione sociale, anche a favore dei familiari del personale militare;
  • organizzazione delle sale convegno e delle mense;
  • condizioni igienico-sanitarie e alloggi.
  1. Legge 11 luglio 1978, n. 382, su Normattiva. URL consultato il 26 febbraio 2026.
  2. DECRETO 29 marzo 2024 (Forze armate, triennio 2022-2024), su Gazzetta Ufficiale. URL consultato il 26 febbraio 2026.
  3. DECRETO 29 marzo 2024 (Forze di polizia a ordinamento militare, triennio 2022-2024), su Gazzetta Ufficiale. URL consultato il 26 febbraio 2026.
  4. Legge 28 aprile 2022, n. 46, su Normattiva. URL consultato il 26 febbraio 2026.
  5. Ipotesi questa comunque ormai di non frequente applicazione, stante la sospensione delle chiamate al servizio militare di leva in Italia a partire dal 1º gennaio 2005.

Voci correlate

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Collegamenti esterni

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