Mundio
Il mundio (in latino mundium) era un istituto del diritto longobardo, consistente nel potere di protezione del capofamiglia (mundualdo) sugli altri membri del gruppo familiare (la fara), e tra questi in particolare sulle donne, in cambio di vari tipi di sottomissione.
L'etimologia della parola, infatti, è da munt, che in tedesco significava "mano", ma anche difesa, protezione. Forse il termine tedesco deriva dal latino munire, cioè fortificare.
Contenuto del mundio
modificaIl mundio o mundiburdio consisteva nel potere del mundiburdo o mundualdo come tutore della donna.
I maschi di famiglia potevano emanciparsi dal mundio (una sorta di potestas analoga a quella esercitata dal paterfamilias) quando raggiungevano l'età adatta per usare le armi: in tal caso, diventavano selpmundi, cioè autonomi, in potestà propria, fuori dalla tutela del mundualdo.
La donna, invece, era assoggettata alla protezione del padre (da bambina), del marito (da donna) e del figlio o del maschio a lei più prossimo in famiglia (una volta vedova).
Nel caso di donne appartenenti ad un ordine religioso, il mundio andava alla Chiesa o al Re (supremo mundualdo).
Nessuna persona, e in particolare nessuna donna, poteva vivere nel regno longobardo al di fuori del mundio.
Nella Expositio ad Librum Papiensem (tramandata da un unico manoscritto conservato a Napoli, il Brancacciano) si legge: «Rotharis lex que est "Nulli muliere libere" a lege ista rumpitur, quia, licet sub mariti mundio non sit, mulier tamen iuxta hanc legem vendere, iuxta Pipini capitulum donare.
Il mundio e la capacità giuridica
modificaLa donna era permanentemente soggetta al mundio: così, il mundualdo autorizza i contratti della donna, che non può alienare o donare alcun bene senza il suo consenso; compie la desponsatio della donna e la consegna al marito all'atto del matrimonio; ne permette la monacazione; esercita su di lei un potere disciplinare, del quale non può però abusare.
All'atto del matrimonio, il marito acquisisce la potestà familiare sulla donna, ma non necessariamente il mundio; se vuole acquisirlo, deve comprarlo. Altrimenti il mundio resta nelle mani del padre della donna; esso può essere trasmesso per eredità (secondo l'Editto di Rotari), cosicché i figli possono acquisire il mundio sulla propria madre.
Il mundualdo difendeva la donna in giudizio (come avogadro o avvocazio), si batteva per lei in duello, dava la sua autorizzazione per la validità degli atti di obbligazione o di alienazione compiuti dalla donna stessa; il potere del mundualdo aveva senza dubbio dei risvolti patrimoniali notevoli.
Ancora nel secolo XVII, gli apprendisti, i garzoni e i domestici facevano generalmente parte della comunità domestica del datore di lavoro e godevano della sua protezione (ancora chiamata mundio); costui era tenuto a curarli in caso di malattia ed a sorvegliarne la condotta, eventualmente esercitando anche il diritto di punirli (come risulta, ad esempio, dagli statuti di Burgdorf del 1465, 1540 e 1622).
Voci correlate
modificaCollegamenti esterni
modifica- mundio, in Dizionario di storia, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 2010.
- mundeburdio, in Dizionario di storia, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 2010.