SENATO-CONSULTO ORGANICO

del 28 floreale anno XII (18 maggio 1804)

 

 

Titolo I

 

Art. 1 Il Governo della Repubblica � affidato a un Imperatore, che prende il titolo di Imperatore dei Francesi. � La giustizia � resa in nome dell�Imperatore, dagli ufficiali che egli istituisce.

Art. 2 � Napoleone Bonaparte, attuale Primo console della Repubblica, � Imperatore dei Francesi.

 

Titolo II

Della successione

 

Art. 3 � La dignit� imperiale � ereditaria nella discendenza diretta, naturale e legittima di Napoleone Bonaparte, di maschio in maschio, per ordine di primogenitura, e con l�esclusione perpetua delle donne e della loro discendenza.

Art. 4 � Napoleone Bonaparte pu� adottare i figli o nipoti dei suoi fratelli, purch� abbiano compiuto l�et� di diciotto anni ed egli stesso non abbia figli maschi al momento dell�adozione. � I figli adottivi entrano nella linea della sua discendenza diretta. � Se, posteriormente all�adozione, gli sopravvengono dei figli maschi, i figli adottivi possono essere chiamati soltanto dopo i discendenti naturali e legittimi. � L�adozione � vietata ai successori di Napoleone Bonaparte e ai loro discendenti.

Art. 5 � In mancanza di erede naturale e legittimo o di erede adottivo di Napoleone Bonaparte, la dignit� imperiale � devoluta e deferita a Giuseppe Bonaparte, e ai suoi discendenti naturali e legittimi, per ordine di primogenitura, e di maschio in maschio, con esclusione perpetua delle donne e della loro discendenza.

Art. 6 � In mancanza di Giuseppe Bonaparte e dei suoi discendenti maschi, la dignit� imperiale � devoluta e deferita a Luigi Bonaparte e ai suoi discendenti naturali e legittimi, per ordine di primogenitura, e di maschio in maschio, con esclusione perpetua delle donne e della loro discendenza.

Art. 7 � In mancanza di erede naturale e legittimo e di crede adottivo di Napoleone Bonaparte; in mancanza di eredi naturali e legittimi di Giuseppe Bonaparte e dei suoi discendenti maschi; di Luigi Bonaparte e dei suoi discendenti maschi; un Senato-consulto organico, proposto al Senato dai titolari delle grandi dignit� dell�Impero, e sottoposto all�accettazione del popolo, nomina l�Imperatore, e regola nella sua famiglia l�ordine della eredit�, di maschio in maschio, con esclusione perpetua delle donne e della loro discendenza,

Art. 8 � Fino a che non si attua l�elezione del nuovo Imperatore, gli affari dello Stato sono governati dai ministri, che si costituiscono in Consiglio di Governo, e deliberano a maggioranza dei voti. Il segretario di Stato tiene il registro delle deliberazioni.

 

Titolo III

Della Famiglia Imperiale

 

Art. 9 � I membri della famiglia imperiale, nell�ordine di successione, portano il titolo di Principi francesi. � Il primogenito dell�Imperatore porta quello di Principe imperiale.

Art. 10 � Un Senato-consulto regola il modo dell�educazione dei principi francesi.

Art. 11 � Essi sono membri del Senato e del Consiglio di Stato quando hanno raggiunto il diciottesimo anno.

Art. 12 � Non possono sposarsi senza l�autorizzazione dell�Imperatore. � Il matrimonio di un principe francese, fatto senza l�autorizzazione dell�Imperatore, comporta la privazione di ogni diritto alla successione, tanto per colui che l�ha contratto quanto per i suoi discendenti. Tuttavia, se non esiste prole da questo matrimonio ed esso viene a sciogliersi, il principe che lo aveva contratto riacquista i suoi diritti alla successione.

Art. 13 � Gli atti constatanti la nascita, i matrimoni e i decessi dei membri della famiglia imperiale, sono trasmessi, dietro un ordine dell�Imperatore, al Senato, che ne ordina la trascrizione sui suoi registri e il deposito negli archivi.

Art. 14 � Napoleone Bonaparte stabilisce con degli statuti, ai quali i suoi successori sono tenuti a conformarsi: 1) i doveri degli individui di ogni sesso, membri della famiglia imperiale, verso l�Imperatore; 2) un�organizzazione del palazzo imperiale conforme alla dignit� del trono ed alla grandezza della Nazione.

Art. 15 � La lista civile resta regolata cos� come lo fu dagli articoli 1 e 44 del decreto del 26 maggio 1791. � I principi francesi Giuseppe e Luigi Bonaparte, e in avvenire i figli cadetti naturali e legittimi dell�Imperatore, saranno trattati conformemente agli articoli 1, 10, 11, 12 e 13 del decreto del 2 dicembre 1790. L�Imperatore potr� fissare la dotazione vedovile dell�Imperatrice e farla gravare sulla lista civile; i successori non potranno introdurre alcun cambiamento nelle disposizioni che egli avr� fatto a questo riguardo.

Art. 16 � L�Imperatore visita i dipartimenti: pertanto, dei palazzi imperiali sono stabiliti nei quattro punti principali dell�Impero. � Questi palazzi sono designati e le loro dipendenze fissate da una legge.

 

Titolo IV

Della reggenza

 

Art. 17 � L�Imperatore � minore fino all�et� di 18 anni compiuti; durante la sua minore et�, vi � un Reggente dell�Impero.

Art. 18 � Il Reggente deve avere compiuto almeno l�et� di venticinque anni. Le donne sono escluse dalla reggenza.

Art. 19 � L�Imperatore designa il Reggente tra i principi francesi, aventi l�et� richiesta dall�articolo precedente; e in mancanza, tra i titolari delle grandi dignit� dell�Impero.

Art. 20 � In mancanza di designazione da parte dell�Imperatore, la reggenza � deferita al principe pi� vicino in grado, nell�ordine dell�eredit�, che abbia venticinque anni compiuti.

Art. 21 � Se, nel caso in cui l�Imperatore non abbia designato il Reggente, nessuno dei principi francesi ha l�et� di venticinque anni compiuti, il Senato elegge il Reggente tra i titolari delle grandi dignit� dell�Impero.

Art. 22 � Se, a causa della minore et� del principe chiamato alla reggenza nell�ordine dell�eredit�, essa � stata assegnata a un parente pi� lontano, o ad uno dei titolari delle grandi dignit� dell�Impero, il Reggente entrato in esercizio continua le sue funzioni fino alla maggiore et� dell�Imperatore.

Art. 23 � Nessun Senato-consulto organico pu� essere emanato durante la reggenza, n� prima che sia trascorso il terzo anno della maggiore et�.

Art. 24 � Il Reggente esercita tutti gli attributi della dignit� imperiale fino alla maggiore et� dell�Imperatore. � Tuttavia non pu� fare delle nomine n� alle grandi dignit� dell�Impero n� ai posti di grandi ufficiali che si trovassero vacanti all�epoca della reggenza, o che si rendessero vuoti durante la minore et�, n� servirsi della prerogativa riservata all�Imperatore di elevare dei cittadini al rango di senatore. � Non pu� revocare n� il grande giudice, n� il segretario di Stato.

Art. 25 � Non � personalmente responsabile degli atti della sua amministrazione.

Art. 26 � Tutti gli atti della reggenza sono fatti in nome dell�Imperatore minore.

Art. 27 � Il Reggente non propone progetti di legge o di Senato-consulto e non adotta regolamenti d�amministrazione pubblica se non dopo aver sentito il parere del Consiglio di reggenza, composto dai titolari delle grandi dignit� dell�Impero. � Non pu� dichiarare la guerra n� firmare trattati di pace, d�alleanza o di commercio se non dopo averne deliberato nel Consiglio di reggenza, i cui membri, in questo solo caso, hanno voto deliberativo. La deliberazione ha luogo alla maggioranza dei voti, e se vi � parit� di voti, essa sar� decisa dal Reggente. � Il ministro degli affari esteri partecipa al Consiglio di reggenza, quando questo consiglio delibera su argomenti relativi al suo dicastero. � Il Gran-giudice, ministro della giustizia, vi pu� essere chiamato per ordine del Reggente. � Il segretario di Stato tiene il registro delle deliberazioni.

Art. 28 � La reggenza non conferisce diritti sulla persona dell�Imperatore minore.

Art. 29 � Lo stipendio del Reggente � fissato al quarto dell�ammontare della lista civile.

Art. 30 � La custodia dell�Imperatore minore � affidata alla madre e in mancanza al principe designato a questo scopo dal predecessore dell�Imperatore minore. � In mancanza della madre dell�Imperatore minore, e di un principe designato dall�Imperatore, il Senato affida la custodia dell�Imperatore minore ad uno dei titolari delle grandi dignit� dell�Impero. � Non possono essere eletti per la custodia dell�Imperatore minore n� il Reggente e i suoi discendenti n� le donne.

Art. 31 � Nel caso in cui Napoleone Bonaparte si servir� della facolt� conferitagli dall�art. 4, titolo II, l�atto di adozione sar� fatto in presenza dei titolari delle grandi dignit� dell�Impero, ricevuto dal segretario di Stato, e trasmesso subito al Senato per essere trascritto sui suoi registri e depositato nei suoi archivi. � Quando l�Imperatore designa, sia un Reggente per la minore et�, sia un principe per la custodia di un Imperatore minore, sono osservate le stesse formalit�. � Gli atti di designazione, sia di un Reggente per la minore et�, sia di un principe per la custodia di un Imperatore minore, sono liberamente revocabili da parte dell�Imperatore. � Ogni atto di adozione, di designazione, o di revoca di designazione, che non sar� stato trascritto sui registri del Senato prima del decesso dell�Imperatore, sar� nullo e di nessun effetto.

 

Titolo V

Delle grandi dignit� dell�Impero

 

Art. 32 � Le grandi dignit� dell�Impero sono quelle: di grande elettore; d�arcicancelliere dell�Impero; d�arcicancelliere di Stato; di arcitesoriere; di conestabile; di grande ammiraglio.

Art. 33 � I titolari delle grandi dignit� dell�Impero sono nominati dall�Imperatore. Godono degli stessi onori dei principi francesi e prendono posto immediatamente dopo di essi. � L�epoca della loro ammissione determina il rango che essi occupano rispettivamente.

Art. 34 � Le grandi dignit� dell�Impero sono inamovibili.

Art. 35 � I titolari delle grandi dignit� dell�Impero sono senatori e consiglieri di Stato.

Art. 36 � Essi formano il Gran Consiglio dell�Imperatore; sono membri del Consiglio privato; compongono il Gran Consiglio della Legion d�onore; gli attuali membri del Gran Consiglio della Legion d�onore conservano, per la durata della loro vita, i loro titoli, le loro funzioni e prerogative.

Art. 37 � Il Senato e il Consiglio di Stato sono presieduti dall�Imperatore. Quando l�Imperatore non presiede il Senato o il Consiglio di Stato, egli designa tra i titolari delle grandi dignit� dell�Impero chi deve presiedere.

Art. 38 � Tutti gli atti del Senato e del Corpo legislativo sono fatti in nome dell�Imperatore, e promulgati o pubblicati con il sigillo imperiale.

Art. 39 � Il grande elettore adempie le funzioni di cancelliere: 1) per la convocazione del Corpo legislativo, dei Collegi elettorali e delle Assemblee di cantone; 2) per la promulgazione dei Senato-consulti ordinanti lo scioglimento, sia del Corpo legislativo, sia dei Collegi elettorali. Il grande elettore presiede in assenza dell�Imperatore, quando il Senato procede alle nomine dei senatori, dei legislatori e dei tribuni. Egli pu� risiedere nel palazzo del Senato. Porta alla conoscenza dell�Imperatore i reclami formulati dai Collegi elettorali o dalle Assemblee di cantone per la conservazione delle loro prerogative. Quando un membro di un Collegio elettorale � denunziato, conformemente all�articolo 21 del Senato-consulto organico del 16 termidoro anno X, per essersi permesso qualche atto contrario all�onore o alla patria, il grande elettore invita il Collegio a manifestare il suo voto. Egli porta il voto del Collegio alla conoscenza dell�Imperatore. � Il grande elettore presenta i membri del Senato, del Consiglio di Stato, del Corpo legislativo e del Tribunato, al giuramento che essi prestano nelle mani dell�Imperatore. Riceve il giuramento dei presidenti dei Collegi elettorali di dipartimento e delle Assemblee di cantone. � Presenta le deputazioni solenni del Senato, del Consiglio di Stato, del Corpo legislativo, del Tribunato e dei Collegi elettorali, quando sono ammesse all�udienza dell�Imperatore.

Art. 40 � L�arcicancelliere dell�Impero adempie le funzioni di cancelliere per la promulgazione dei Senato-consulti organici e delle leggi. Esplica parimenti quelle di cancelliere del palazzo imperiale. � presente alla relazione annuale nella quale il gran-giudice ministro della giustizia rende conto all�Imperatore degli abusi che possono essersi introdotti nell�amministrazione della giustizia, sia civile, sia criminale. Presiede l�Alta corte imperiale. Presiede le sezioni riunite del Consiglio di Stato e del Tribunato, conformemente all�articolo 95, titolo XI. � presente alla celebrazione dei matrimoni ed alla nascita dei principi; all�incoronazione ed alle esequie dell�Imperatore. Firma i verbali redatti dal segretario di Stato. Presenta i titolari delle grandi dignit� dell�Impero, i ministri e il segretario di Stato, i grandi ufficiali civili della corona e il primo presidente della Corte di cassazione, al giuramento che essi prestano nelle mani dell�Imperatore. Riceve il giuramento dei membri e il pubblico ministero della Corte di cassazione, dei presidenti e dei procuratori generali delle Corti di appello e delle Corti criminali. Presenta le deputazioni solenni e i membri delle Corti di giustizia ammessi all�udienza dell�Imperatore. Firma e appone il sigillo alle commissioni e ai brevetti dei membri delle Corti di giustizia e degli ufficiali ministeriali; appone il sigillo alle commissioni e ai brevetti delle funzioni civili amministrative e agli altri atti che saranno designati nel regolamento sul sigillo.

Art. 41 � L�arcicancelliere di Stato assolve le funzioni di cancelliere per la promulgazione dei trattati di pace e di alleanza e per le dichiarazioni di guerra. Presenta all�Imperatore e firma le credenziali e la corrispondenza d�etichetta con le varie corti dell�Europa, redatte secondo le forme del protocollo imperiale, del quale egli � il custode. � presente alla relazione annuale nella quale il ministro degli affari esteri rende conto all�Imperatore della situazione politica dello Stato. Presenta gli ambasciatori e i ministri dell�Imperatore nelle corti straniere al giuramento che essi prestano nelle mani di Sua Maest� imperiale. Riceve il giuramento dei residenti, incaricati di affari, segretari di ambasciata e di legazione, e dei commissari generali e commissari delle relazioni commerciali. Presenta le ambascerie straordinarie e gli ambasciatori e ministri francesi e stranieri.

Art. 42 � L�arcitesoriere � presente alla relazione annuale nella quale i ministri delle finanze e del tesoro pubblico rendono all�Imperatore i conti delle entrate e delle spese dello Stato, ed espongono il loro parere sui bisogni delle finanze dell�Impero. I conti delle entrate e delle spese annuali, prima di essere presentati all�Imperatore, sono rivestiti del suo visto. Riceve ogni tre mesi la relazione dei lavori della Contabilit� nazionale, e ogni anno le risultanze generali e i pareri di riforma e di miglioramento nelle differenti parti della Contabilit�; li porta alla conoscenza dell�Imperatore. Regola, ogni anno, il Gran libro del debito pubblico. Firma i brevetti delle pensioni civili. Presiede le sezioni riunite del Consiglio di Stato e del Tribunato, conformemente all�art. 95, titolo XI. Riceve il giuramento dei membri della Contabilit� nazionale, delle amministrazioni delle finanze e dei principali agenti del Tesoro pubblico. Presenta le deputazioni della Contabilit� nazionale e delle amministrazioni finanziarie ammesse all�udienza dell�Imperatore.

Art. 43 � Il conestabile � presente alla relazione annuale nella quale il ministro della guerra e il direttore dell�amministrazione della guerra rendono conto all�Imperatore delle disposizioni da prendere per completare il sistema della difesa delle frontiere, la manutenzione, la riparazione e l�approvvigionamento delle piazze. Pone la prima pietra delle piazzaforti, di cui venga ordinata la costruzione.

� governatore delle scuole militari. Quando l�Imperatore non consegna personalmente le bandiere ai corpi dell�esercito, queste vengono consegnate ad essi in suo nome dal conestabile. Nell�assenza dell�Imperatore, il conestabile passa le grandi riviste della guardia imperiale. Quando un generale d�armata � accusato di un delitto contemplato dal codice penale militare, il conestabile pu� presiedere il Consiglio di guerra che deve giudicare. Presenta i marescialli dell�Impero, i colonnelli generali, gli ispettori generali, gli ufficiali generali e i colonnelli di tutte le armi al giuramento che essi prestano nella mani dell�Imperatore. Riceve il giuramento dei maggiori, dei capi di battaglione e di squadrone di ogni arma. Insedia i marescialli dell�Impero. Presenta gli ufficiali generali e i colonnelli, maggiori, capi di battaglione e di squadrone di tutte le armi, quando sono ammessi all�udienza dell�Imperatore. Firma i brevetti dell�esercito e quelli dei militari pensionati dello Stato.

Art. 44 � Il grande ammiraglio � presente alla relazione annuale nella quale il ministro della marina rende conto all�Imperatore dello stato delle costruzioni navali, degli arsenali e degli approvvigionamenti. Riceve annualmente e presenta all�Imperatore i conti della cassa degli invalidi della marina. Quando un ammiraglio, vice-ammiraglio o contr�ammiraglio comandante in capo di un�armata navale � accusato di un delitto contemplato dal codice penale marittimo, il grande-ammiraglio pu� presiedere la Corte marziale che deve giudicare. Presenta gli ammiragli, i vice-ammiragli, i contr�ammiragli e i capitani di vascello al giuramento che essi prestano nelle mani dell�Imperatore. Riceve il giuramento dei membri del Consiglio delle prede e dei capitani di fregata. Presenta gli ammiragli, i vice-ammiragli, i contr�ammiragli, i capitani di vascello e di fregata, e i membri del consiglio delle prede, quando sono ammessi all�udienza dell�Imperatore. Firma i brevetti degli ufficiali della marina e quelli dei marittimi pensionati dallo Stato.

Art. 45 � Ogni titolare delle grandi dignit� dell�Impero presiede un Collegio elettorale di dipartimento. Il Collegio elettorale con sede a Bruxelles � presieduto dal grande-elettore. Il Collegio elettorale con sede a Bordeaux � presieduto dall�arcicancelliere dell�Impero. Il Collegio elettorale con sede a Nantes � presieduto dall�arcicancelliere di Stato. Il Collegio elettorale con sede a Lione � presieduto dall�arcitesoriere dell�Impero. Il Collegio elettorale con sede a Torino � presieduto dal conestabile. Il Collegio elettorale con sede a Marsiglia � presieduto dal grande-ammiraglio.

Art. 46 � Ogni titolare delle grandi dignit� dell�Impero riceve annualmente, a titolo di stipendio fisso, il terzo della somma destinata ai principi, conformemente al decreto del 21 dicembre 1790.

Art. 47 � Uno statuto dell�Imperatore regola le funzioni dei titolari delle grandi dignit� dell�Impero presso l�Imperatore e determina il loro costume nelle grandi cerimonie. I successori dell�Imperatore possono derogare a questo statuto solo per mezzo di un Senato-consulto.

 

Titolo VI

Dei grandi ufficiali dell�Impero

 

Art. 48 � I grandi ufficiali dell�Impero sono: In primo luogo dei marescialli dell�Impero, scelti tra i generali pi� distinti. Non superano il numero di sedici. Non fanno parte di questo numero i marescialli dell�Impero che sono senatori. In secondo luogo, otto ispettori e colonnelli generali della artiglieria e del genio, delle truppe a cavallo e della marina. In terzo luogo, dei grandi ufficiali civili della corona, cos� come saranno istituiti dagli statuti dello Imperatore.

Art. 49 � I posti dei grandi ufficiali sono inamovibili.

Art. 50 � Ognuno dei grandi ufficiali dell�Impero presiede un collegio elettorale che gli viene particolarmente destinato al momento della sua nomina.

Art. 51 � Se, per un ordine dell�Imperatore, o per qualsivoglia altra causa, un titolare di una grande dignit� dell�Impero, o un grande ufficiale viene a cessare dalle sue funzioni, conserva il titolo, il rango, le prerogative, e la met� del suo stipendio: li perde solo per una sentenza dell�Alta corte imperiale.

 

Titolo VII

Dei giuramenti

 

Art. 52 � Entro i due anni successivi al suo avvento, o alla maggiore et�, l�Imperatore, accompagnato: dai titolari delle grandi dignit� dell�Impero; dai ministri; dai grandi ufficiali dell�Impero; presta giuramento al popolo francese sull�Evangelo, e in presenza: del Senato; del Consiglio di Stato; del Corpo legislativo; del Tribunato; della Corte di Cassazione; degli arcivescovi; dei vescovi; dei grandi ufficiali della Legion d�onore; della Contabilit� nazionale; dei presidenti delle Corti di appello; dei presidenti dei Collegi elettorali; dei presidenti dei concistori; e dei sindaci delle trentasei principali citt� dell�Impero. Il segretario di Stato redige verbale della prestazione del giuramento.

Art. 53 � Il giuramento dell�Imperatore � cos� concepito: �Giuro di mantenere l�integrit� del territorio della Repubblica, di rispettare e far rispettare le leggi del concordato e la libert� dei culti; di rispettare e di far rispettare l�eguaglianza dei diritti, la libert� politica e civile, l�irrevocabilit� delle vendite dei beni nazionali; di non riscuotere alcuna imposta, di non stabilire alcuna tassa se non in virt� della legge; di mantenere l�istituzione della Legion d�onore, di governare con il solo proposito dell�interesse, della felicit� e della gloria del popolo francese�.

Art. 54 � Prima di cominciare l�esercizio delle sue funzioni, il Reggente accompagnato: dai titolari delle grandi dignit� dell�Impero; dai ministri; dai grandi ufficiali dell�Impero; presta giuramento sull�Evangelo, e in presenza: del Senato; del Consiglio di Stato; del presidente e dei questori del Tribunato; e dei grandi ufficiali della Legion d�onore. Il segretario di Stato redige il verbale della prestazione del giuramento.

Art. 55 � Il giuramento del Reggente � concepito in questi termini: �Giuro di amministrare gli affari dello Stato, conformemente alle costituzioni dell�Impero, ai Senato-consulti e alle leggi; di mantenere in tutta la loro integrit� il territorio della Repubblica, i diritti della nazione e quelli della dignit� imperiale, e di rimettere fedelmente all�Imperatore, al momento della sua maggiore et�, il potere il cui esercizio mi � affidato�.

Art. 56 � I titolari delle grandi dignit� dell�Impero, i ministri e il segretario di Stato, i grandi ufficiali, i membri del Senato, del Consiglio di Stato, del Corpo legislativo, del Tribunato, dei Collegi elettorali e delle Assemblee di cantone, prestano giuramento in questi termini: �Giuro obbedienza alle costituzioni dell�impero e fedelt� all�Imperatore�. I funzionari pubblici civili e giudiziari, e gli ufficiali e i soldati dell�esercito di terra e di mare prestano lo stesso giuramento.

 

Titolo VIII

Del Senato

 

Art. 57 � Il Senato si compone: 1) dei principi francesi che abbiano raggiunto il diciottesimo anno di et�; 2) dei titolari delle grandi dignit� dell�impero; 3) degli ottanta membri in base alla presentazione di candidati scelti dall�Imperatore sulle liste formate dai Collegi elettorali di dipartimento; 4) dei cittadini che l�Imperatore giudica conveniente elevare alla dignit� di senatore. Nel caso in cui il numero di senatori superer� quello che � stato fissato dall�articolo 63 del Senato-consulto organico del 16 termidoro anno X, si provveder�, a tal riguardo, con una legge alla esecuzione dell�art. 17 del Senato-consulto del 14 nevoso anno XI.

Art. 58 � Il presidente del Senato � nominato dall�Imperatore, e scelto tra i senatori. Le sue funzioni durano un anno.

Art. 59 � Egli convoca il Senato su un ordine motu-proprio dell�Imperatore e su domanda, o delle commissioni delle quali si parler� qui appresso, articoli 60 e 64, o di un senatore, conformemente alle disposizioni dell�articolo 70, o di un ufficiale del Senato, per gli affari interni del Corpo. � Riferisce all�Imperatore sulle convocazioni fatte su domanda delle commissioni o di un senatore, sul loro oggetto, e sui risultati delle deliberazioni del Senato.

Art. 60 � Una commissione di sette membri nominati dal Senato, e scelti nel suo seno, giudicher�, in seguito alla comunicazione che le vien data dai ministri, degli arresti effettuati conformemente all�articolo 46 della Costituzione, quando le persone arrestate non sono state tradotte davanti ai tribunali entro i dieci giorni dal loro arresto. � Questa commissione � chiamata commissione senatoriale della libert� individuale.

Art. 61 � Tutte le persone arrestate e non sottoposte a giudizio dopo i dieci giorni dal loro arresto possono ricorrere direttamente, da se stesse o a mezzo dei parenti o dei loro rappresentanti, e per via di petizione, alla commissione senatoriale della libert� individuale.

Art. 62 � Quando la commissione ritiene che la detenzione prolungata al di l� dei dieci giorni dall�arresto non sia giustificata dall�interesse dello Stato, invita il ministro che ha ordinato l�arresto a far mettere in libert� la persona detenuta, o a rinviarla davanti ai tribunali ordinari.

Art. 63 � Se, dopo tre inviti consecutivi, rinnovati nello spazio di un mese, la persona detenuta non � messa in libert� o rinviata davanti ai tribunali ordinari, la commissione domanda una riunione del Senato, che � convocata dal presidente, e che emette, se � il caso, la dichiarazione seguente: �Vi sono forti presunzioni che N. sia detenuto arbitrariamente�. Si procede poi conformemente alle disposizioni dell�articolo 112, titolo XIII, Dell�Alta corte imperiale.

Art. 64 � Una commissione di sette membri nominati dal Senato e scelti nel suo seno � incaricata di vegliare alla libert� della stampa. � Non rientrano nella sua competenza le opere che si stampano e si distribuiscono per abbonamento e ad epoche periodiche. � Questa commissione � chiamata commissione senatoriale della libert� della stampa.

Art. 65 � Gli autori, tipografi o librai che credano di avere giustificati motivi di reclami per impedimenti posti alla stampa o alla circolazione di un�opera possono ricorrere direttamente e per via di petizione alla commissione senatoriale della libert� della stampa.

Art. 66 � Quando la commissione ritiene che gli impedimenti non siano giustificati dall�interesse dello Stato, invita il ministro che ha dato l�ordine a revocarlo.

Art. 67 � Se, dopo tre inviti consecutivi, rinnovati nello spazio di un mese, gli impedimenti continuano a sussistere, la commissione domanda una riunione del Senato, che � convocato dal presidente, e che emette, se � il caso, la dichiarazione seguente: �Vi sono forti presunzioni che la libert� della stampa � stata violata�. Si procede poi conformemente alla disposizione dell�articolo 112, titolo XIII, Dell�Alta corte imperiale.

Art.68 � Ogni quattro mesi un membro di ognuna delle commissioni senatoriali cessa dalle sue funzioni.

Art. 69 � I progetti di legge decretati dal Corpo legislativo sono trasmessi, lo stesso giorno della loro adozione, al Senato e depositati nei suoi archivi.

Art. 70 � Ogni decreto emanato dal Corpo legislativo pu� essere denunziato al Senato da un senatore: 1) come tendente alla restaurazione del regime feudale; 2) come contrario alla irrevocabilit� delle vendite dei beni nazionali; 3) come non deliberato nelle forme prescritte dalle costituzioni dell�Impero, dai regolamenti e dalle leggi; 4) come attentante alle prerogative della dignit� imperiale e a quelle del Senato; senza pregiudizio dell�esecuzione degli articoli 31 e 37 dell�atto delle costituzioni dell�Impero, in data 22 frimaio anno VIII.

Art. 71 � Il Senato, entro i sei giorni successivi all�adozione del progetto di legge, deliberando sul rapporto di una commissione speciale, e dopo aver inteso tre letture del decreto in tre sedute tenute in giorni differenti, pu� esprimere l�opinione che non vi � luogo a promulgare la legge. � Il presidente porta all�Imperatore la deliberazione motivata del Senato.

Art. 72 � L�Imperatore, dopo aver inteso il Consiglio di Stato, dichiara con un decreto la sua adesione alla deliberazione del Senato, o fa promulgare la legge.

Art. 73 � Ogni legge la cui promulgazione, in questa circostanza, non � stata fatta prima dello spirare del termine di dieci giorni, non pu� pi� essere promulgata se non � stata di nuovo deliberata e adottata dal Corpo legislativo.

Art. 74 � Le operazioni globali di un collegio elettorale, e le operazioni parziali che sono relative alla presentazione dei candidati al Senato, al Corpo legislativo e al Tribunato non possono essere annullate per causa d�incostituzionalit� se non da un Senato-consulto.

 

Titolo IX

Del Consiglio di Stato

 

Art. 75 � Quando il Consiglio di Stato delibera sui progetti di leggi o sui regolamenti di amministrazione pubblica, i due terzi dei membri del Consiglio in servizio ordinario devono essere presenti. Il numero dei consiglieri di Stato presenti non pu� essere minore di venticinque.

Art. 76 � Il Consiglio di Stato si divide in sei sezioni; e cio�: sezione della legislazione; sezione dell�interno; sezione delle finanze; sezione della guerra; sezione della marina; e sezione del commercio.

Art. 77 � Quando un membro del Consiglio di Stato � stato portato per cinque anni sulla lista dei membri del Consiglio in servizio ordinario, egli riceve un brevetto di consigliere di Stato a vita. � Quando cessa di essere portato sulla lista del Consiglio di Stato in servizio ordinario o straordinario, egli ha diritto solo al terzo dello stipendio di consigliere di Stato. � Perde il suo titolo e i suoi diritti solo per una sentenza dell�Alta corte imperiale, che comporti pena afflittiva o infamante.

 

Titolo X

Del Corpo legislativo

 

Art. 78 � I membri uscenti del Corpo legislativo possono essere rieletti senza intervallo.

Art. 79 � I progetti di legge presentati al Corpo legislativo sono rinviati alle tre sezioni del Tribunato.

Art. 80 � Le sedute del Corpo legislativo si distinguono in sedute ordinarie e in comitati generali.

Art. 81 � Le sedute ordinarie sono composte dai membri del Corpo legislativo, dagli oratori dei Consiglio di Stato, dagli oratori delle tre sezioni del Tribunato. � I comitati generali sono composti soltanto dai membri del Corpo legislativo. � Il presidente del Corpo legislativo presiede le sedute ordinarie e i comitati generali.

Art. 82 � In seduta ordinaria, il Corpo legislativo ascolta gli oratori del Consiglio di Stato e quelli delle tre sezioni del Tribunato, e vota sul progetto di legge. � In comitato generale, i membri del Corpo legislativo discutono fra di loro i vantaggi e gli inconvenienti del progetto di legge.

Art. 83 � Il Corpo legislativo si costituisce in comitato generale: 1) sull�invito del presidente per gli affari interni del corpo; 2) su una domanda fatta al presidente e firmata da cinquanta membri presenti. � In questi due casi, il comitato generale � segreto, e le discussioni non devono essere n� stampate n� divulgate; 3) sulla domanda degli oratori del Consiglio di Stato, all�uopo appositamente autorizzati. � In questo caso, il comitato generale � obbligatoriamente pubblico. Nessuna deliberazione pu� essere presa nei comitati generali.

Art. 84 � Quando la discussione in comitato generale � chiusa la deliberazione � aggiornata all�indomani in seduta ordinaria.

Art. 85 � Il Corpo legislativo, il giorno in cui deve votare sul progetto di legge, ascolta, nella stessa seduta il riassunto che ne fanno gli oratori del Consiglio di Stato.

Art. 86 � La deliberazione di un progetto di legge, in nessun caso, pu� essere differita oltre il terzo giorno da quello che era stato fissato per la chiusura della discussione.

Art. 87 � Le sezioni del Tribunato costituiscono le sole commissioni del Corpo legislativo, che non pu� formarne altre eccetto che nel caso enunciato dall�articolo 113, titolo XIII, Dell�Alta corte imperiale.

 

Titolo XI

Del Tribunato

 

Art. 88 � Le funzioni dei membri del Tribunato durano dieci anni.

Art. 89 � Il Tribunato � rinnovato per met� ogni cinque anni. � Il primo rinnovo avr� luogo, per la sessione dell�anno XVII, conformemente al Senato-consulto organico del 16 termidoro anno X.

Art. 90 � Il presidente del Tribunato � nominato dall�Imperatore, su una lista di tre candidati composta dal Tribunato a scrutinio segreto e alla maggioranza assoluta.

Art. 91 � Le funzioni del presidente del Tribunato durano due anni.

Art. 92 � Il Tribunato ha due questori. � Essi sono nominati dall�Imperatore, su una triplice lista di candidati scelti dal Tribunato a scrutinio segreto ed alla maggioranza assoluta. � Le loro funzioni sono le stesse di quelle attribuite ai questori del Corpo legislativo, dagli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 del Senato-consulto organico del 28 frimaio anno XII. � Ogni anno si provvede al rinnovo di un questore.

Art. 93 � Il Tribunato � diviso in tre sezioni; precisamente: sezione della legislazione; sezione dell�interno; sezione delle finanze.

Art. 94 � Ogni sezione forma una lista di tre dei suoi membri, fra i quali il presidente del Tribunato designa il presidente della sezione. � Le funzioni di presidente di sezione durano un anno.

Art. 95 � Quando le sezioni rispettive del Consiglio di Stato e del Tribunato domandano di riunirsi, le conferenze hanno luogo sotto la presidenza dell�arcicancelliere dell�Impero o dell�arcitesoriere, secondo la natura delle questioni in esame.

Art. 96 � Ogni sezione discute separatamente e in assemblea di sezione i progetti di leggi che le sono trasmessi dal Corpo legislativo. � Due oratori di ciascuna delle tre sezioni portano al Corpo legislativo il voto della loro sezione, e ne sviluppano i motivi.

Art. 97 � In nessun caso i progetti di leggi possono essere discussi dal Tribunato in assemblea generale. Esso si riunisce in assemblea generale, sotto la presidenza del suo presidente, per l�esercizio delle altre sue attribuzioni.

 

Titolo XII

Dei Collegi elettorali

 

Art. 98 � Tutte le volte che un Collegio elettorale di dipartimento � riunito per la formazione della lista dei candidati al Corpo legislativo, le liste di candidati per il Senato sono rinnovate. � Ogni rinnovo rende di nessun effetto le presentazioni anteriori.

Art. 99 � I grandi ufficiali, i comandanti e gli ufficiali della Legion d�onore sono membri del Collegio elettorale del dipartimento nel quale hanno il loro domicilio, o di uno dei dipartimenti della coorte alla quale essi appartengono. I legionari sono membri del Collegio elettorale del loro circondario. I membri della Legion d�onore sono ammessi al Collegio elettorale del quale essi devono far parte, su presentazione di un brevetto che � loro concesso a tale scopo dal grande elettore.

Art. 100 � I prefetti e i comandanti militari dei dipartimenti non possono essere eletti candidati al Senato dai Collegi elettorali dei dipartimenti nei quali essi esercitano le loro funzioni.

 

Titolo XIII

Dell�Alta corte imperiale

 

Art. 101 � Un�Alta corte imperiale giudica: 1) dei delitti personali commessi da membri della famiglia imperiale, da titolari delle grandi dignit� dell�Impero, da ministri e dal segretario di Stato, da grandi ufficiali, da senatori, da consiglieri di Stato; 2) dei crimini, attentati e complotti contro la sicurezza interna ed esterna dello Stato, la persona dell�Imperatore e quella dell�erede presuntivo dell�Impero; 3) dei delitti commessi in occasione dell�esercizio delle loro funzioni dai ministri e dai consiglieri di Stato incaricati specificamente di una parte di amministrazione pubblica; 4) delle prevaricazioni ed abusi di potere, commessi, sia da capitani generali delle colonie, da prefetti coloniali e comandanti degli stabilimenti francesi fuori del continente, sia da amministratori generali impiegati straordinariamente, sia da generali di terra o di mare; senza pregiudizio, nei riguardi di questi, dei procedimenti della giurisdizione militare, nei casi determinati dalle leggi; 5) del fatto di disobbedienza dei generali di terra o di mare che contravvengano alle loro istruzioni; 6) delle concussioni e dilapidazioni di cui si rendano colpevoli i prefetti dell�interno nell�esercizio delle loro funzioni; 7) delle prevaricazioni e dei ricorsi per dolo nei quali pu� essere incorsa una Corte d�appello, o una Corte di giustizia criminale, o membri della Corte di cassazione; 8) delle denunzie per causa di detenzione arbitraria e di violazione della libert� della stampa.

Art. 102 � La sede dell�Alta corte imperiale � nel Senato.

Art. 103 � Essa � presieduta dall�arcicancelliere dell�Impero. Se � ammalato, assente o legittimamente impedito, � presieduta da un altro titolare di una grande dignit� dell�Impero.

Art. 104 � L�Alta corte imperiale � composta dai principi, dai titolari delle grandi dignit� e grandi ufficiali dell�Impero, dal Gran giudice ministro della giustizia, da sessanta senatori, dai sei presidenti delle sezioni del Consiglio di Stato, da quattordici consiglieri di Stato e da venti membri della Corte di cassazione. � I senatori, i consiglieri di Stato e i membri della Corte di cassazione sono chiamati per ordine di anzianit�.

Art. 105 � Vi � presso l�Alta corte imperiale un procuratore generale, nominato a vita dall�Imperatore. Egli esercita le funzioni di pubblico ministero, assistito da tre tribuni, nominati ogni anno dal Corpo legislativo, su una lista di nove candidati presentati dal Tribunato, e da tre magistrati che l�Imperatore nomina pure, ogni anno, fra gli ufficiali delle Corti di appello o di giustizia criminale.

Art. 106 � Vi � presso l�Alta corte imperiale un cancelliere capo nominato a vita dall�Imperatore.

Art. 107 � Il presidente dell�Alta corte imperiale non pu� mai essere ricusato; pu� astenersi per dei legittimi motivi.

Art. 108 � L�Alta corte imperiale pu� agire solo su procedimenti aperti dal pubblico ministero, nei delitti commessi da coloro che per la loro qualit� sono sottoposti alla Corte imperiale; se vi � un querelante, il pubblico ministero diviene necessariamente parte aggiunta, e perseguente, e procede come � regolato qui appresso. Il pubblico ministero � egualmente parte aggiunta e perseguente nei casi di prevaricazione o di ricorsi.

Art. 109 � I giudici fiscali e i direttori di giur� sono tenuti a sospendere ogni azione, e a rinviare, nel termine di otto giorni, al procuratore generale presso l�Alta corte imperiale tutti i documenti della procedura, quando nei delitti di cui essi perseguono la riparazione, risulti, sia dalla qualit� delle persone, sia dal titolo dell�accusa, sia dalle circostanze, che il fatto � di competenza dell�Alta corte imperiale. Tuttavia i giudici fiscali continuano a raccogliere le prove e gli indizi del delitto.

Art. 110 � I ministri o i consiglieri di Stato incaricati di una parte qualsiasi della pubblica amministrazione possono essere denunziati dal Corpo legislativo, se essi hanno dato degli ordini contrari alle costituzioni e alle leggi dell�Impero.

Art. 111 � Possono essere egualmente denunziati dal Corpo legislativo: i capitani generali delle colonie, i prefetti coloniali, i comandanti degli stabilimenti francesi fuori del continente, gli amministratori generali, se hanno prevaricato o abusato del loro potere; i generali di terra o di mare che hanno disobbedito alle loro istruzioni; i prefetti dell�interno che si sono resi colpevoli di dilapidazione o di concussione.

Art. 112 � Il Corpo legislativo denunzia parimenti i ministri o agenti dell�autorit�, quando il Senato ha pronunziato la dichiarazione di forti presunzioni di detenzione arbitraria o di violazione della libert� di stampa.

Art. 113 � La denunzia del Corpo legislativo non pu� essere decisa che su domanda del Tribunato, o in seguito al reclamo di cinquanta membri del Corpo legislativo, che richiedono un comitato segreto all�effetto di far designare, a mezzo dello scrutinio, dieci di essi per redigere il progetto di denunzia.

Art. 114 � Nell�uno e nell�altro caso, la domanda o il reclamo deve essere fatto per iscritto, firmato dal presidente e dai segretari del Tribunato, o da dieci membri del Corpo legislativo. � Se esso � diretto contro un ministro o contro un consigliere incaricato di una parte dell�amministrazione pubblica, vien loro comunicato entro il temine di un mese.

Art. 115 � Il ministro o il consigliere di Stato denunziato non compare per rispondervi. � L�Imperatore nomina tre consiglieri di Stato per recarsi presso il Corpo legislativo il giorno indicato e dare schiarimenti sui fatti della denunzia.

Art. 116 � Il Corpo legislativo discute in comitato segreto i fatti compresi nella domanda o nel reclamo, e delibera a mezzo di scrutinio.

Art. 117 � L�atto di denunzia deve essere circostanziato, firmato dal presidente e dai segretari del Corpo legislativo. � indirizzato con un messaggio all�arcicancelliere dell�Impero, che lo trasmette al procuratore generale presso l�Alta corte imperiale.

Art. 118 � Le prevaricazioni o gli abusi di potere dei capitani generali delle colonie, dei prefetti coloniali, dei comandanti degli stabilimenti fuori del continente, degli amministratori generali, i fatti di disobbedienza da parte dei generali di terra o di mare alle istruzioni che sono state loro date, le dilapidazioni e concussioni dei prefetti, sono pure denunziati dai ministri, ciascuno nelle sue attribuzioni, agli ufficiali incaricati del pubblico ministero. Se la denunzia � fatta dal gran giudice ministro della giustizia, egli non pu� assistere n� partecipare ai giudizi che sorgono sulla sua denunzia.

Art. 119 � Nei casi determinati dagli articoli 110, 111, 112 e 118, il procuratore generale informa entro tre giorni l�arcicancelliere dell�Impero che vi � luogo alla riunione dell�Alta corte imperiale. � L�arcicancelliere, dopo aver preso gli ordini dall�Imperatore, fissa entro otto giorni l�apertura delle sedute.

Art. 120 � Nella prima seduta dell�Alta corte imperiale, essa deve decidere sulla propria competenza.

Art. 121 � Quando vi � denunzia o querela, il procuratore generale, d�accordo coi tribuni e i tre magistrati ufficiali del pubblico ministero, esamina se vi � luogo a porre sotto accusa. A lui spetta la decisione; uno dei magistrati del pubblico ministero pu� essere incaricato dal procuratore generale di dirigere i procedimenti. � Se il pubblico ministero ritiene che la querela o la denunzia non debba essere ammessa, egli motiva le conclusioni sulle quali l�Alta corte imperiale decide, dopo aver inteso il magistrato incaricato del rapporto.

Art. 122 � Quando le conclusioni sono adottate, l�Alta corte imperiale chiude la causa con una sentenza definitiva. Quando sono respinte, il pubblico ministero � tenuto a continuare i procedimenti.

Art. 123 � Nel secondo dei casi previsti dall�articolo precedente, e anche quando il pubblico ministero ritiene che la querela o la denunzia debba essere ammessa, egli � tenuto a redigere l�atto di accusa entro gli otto giorni e di comunicarlo al commissario e al supplente che l�arcicancelliere dell�Impero nomina fra i giudici della Corte di cassazione, che sono membri dell�Alta corte imperiale. Le funzioni di questo commissario, e, in mancanza, del supplente, consistono nell�istruire e nel riferire sull�accusa.

Art. 124 � Il relatore o il suo supplente sottomette l�atto di accusa a dodici commissari dell�Alta corte imperiale scelti dall�arcicancelliere dell�Impero, sei fra i senatori, e sei fra gli altri membri dell�Alta corte imperiale. I membri scelti non concorrono alla sentenza dell�Alta corte imperiale.

Art. 125 � Se i dodici commissari giudicano che vi � luogo ad accusa, il commissario relatore emette un�ordinanza conforme, spicca i mandati di arresto, e procede all�istruzione.

Art. 126 � Se i commissari ritengono al contrario che non vi � luogo ad accusa, di ci� � fatta relazione dal relatore all�Alta corte imperiale, che pronunzia definitivamente.

Art. 127 � L�Alta corte imperiale non pu� giudicare con meno di sessanta membri. Dieci della totalit� dei membri chiamati a comporla possono essere ricusati senza motivi determinati dall�accusato, e dieci dalla parte pubblica. La sentenza � pronunziata alla maggioranza assoluta dei voti.

Art. 128 � I dibattiti e la sentenza hanno luogo in pubblico.

Art. 129 � Gli accusati hanno dei difensori; se essi non ne presentano, l�arcicancelliere dell�Impero ne d� loro d�ufficio.

Art. 130 � L�Alta corte imperiale pu� pronunziare soltanto delle pene contemplate dal Codice penale. � Essa pronunzia, se vi � luogo, la condanna ai danni e interessi civili.

Art. 131 � Quando essa assolve, pu� mettere quelli che sono assolti sotto la sorveglianza o a disposizione dell�alta polizia dello Stato, per il tempo che essa stabilisce.

Art. 132 � Le sentenze pronunziate dall�Alta corte imperiale non sono soggette ad alcun ricorso. Quelle che pronunziano una condanna ad una pena afflittiva o infamante possono essere eseguite solo quando siano state firmate dall�Imperatore.

Art. 133 � Un particolare Senato-consulto contiene il rimanente delle disposizioni relative all�organizzazione e all�azione dell�Alta corte imperiale.

 

Titolo XIV

Dell�ordine giudiziario

 

Art. 134 � Le sentenze delle Corti di giustizia hanno il titolo di arr�ts.

Art. 135 � I presidenti della Corte di cassazione, delle Corti di appello e di giustizia criminale sono nominati a vita dall�Imperatore, e possono essere scelti al di fuori delle Corti che essi devono presiedere.

Art. 136 � Il Tribunale di cassazione prende il nome di Corte di cassazione. I tribunali di appello prendono quello di Corti di appello. I tribunali criminali quello di Corti di giustizia criminale. Il presidente della Corte di cassazione e quello delle Corti di appello divise in sezioni prendono il titolo di primo presidente. I vice-presidenti prendono quello di presidenti. I commissari del Governo presso la Corte di cassazione, le Corti di appello e le Corti di giustizia criminale prendono il titolo di procuratori generali imperiali. I commissari del Governo presso gli altri tribunali prendono il titolo di procuratori imperiali.

 

Titolo XV

Della promulgazione

 

Art. 137 � L�Imperatore fa apporre il sigillo e fa promulgare i Senato-consulti organici, i Senato-consulti, gli atti del Senato, le leggi. I Senato-consulti organici, i Senato-consulti, gli atti del Senato sono promulgati al pi� tardi il decimo giorno successivo alla loro emissione.

Art. 138 � Vengono fatte due copie originali di ognuno degli atti menzionati nell�articolo precedente. Ambedue sono firmate dall�Imperatore, vistate da uno dei titolari delle grandi dignit�, ciascuno secondo i propri diritti e le proprie attribuzioni, controfirmate dal segretario di Stato e dal ministro della giustizia, e munite del grande sigillo dello Stato.

Art. 139 � Una di queste copie � depositata negli archivi del sigillo, e l�altra � rimessa agli archivi dell�autorit� pubblica dalla quale l�atto � emanato.

Art. 140 � La promulgazione � cos� concepita:

�N. (il prenome dell�Imperatore), per la grazia di Dio e le costituzioni della Repubblica, Imperatore dei Francesi, a tutti i presenti e futuri salute. Il Senato, dopo aver inteso gli oratori del Consiglio di Stato, ha decretato (o deciso), e noi ordiniamo ci� che segue: (e se si tratta di una legge) Il Corpo legislativo ha emanato, il... (la data), il decreto seguente, conformemente alla proposta fatta in nome dell�Imperatore, e dopo aver inteso gli oratori del Consiglio di Stato e delle sezioni del Tribunato, il... Mandiamo e ordiniamo che le presenti, rivestite dei sigilli dello Stato, inserite nel Bollettino delle leggi, siano indirizzate alle Corti, ai tribunali e alle autorit� amministrative, perch� le iscrivano nei loro registri, le osservino e le facciano osservare, e il gran giudice, ministro della giustizia, � incaricato di sorvegliarne la promulgazione�.

Art. 141 � Le spedizioni esecutive delle sentenze sono redatte come segue:

�N. (il prenome dell�Imperatore), per la grazia di Dio e le costituzioni della Repubblica, Imperatore dei Francesi, a tutti i presenti e futuri, salute. La corte di... o il tribunale di... (se � un tribunale di prima istanza) ha pronunziato la seguente sentenza: (Qui copiare l��arr�t� o la sentenza). Facciamo noto e ordiniamo a tutti gli uscieri a ci� preposti di mettere la detta sentenza in esecuzione; ai nostri procuratori generali, e ai nostri procuratori presso i tribunali di prima istanza di darvi mano; a tutti i comandanti ed ufficiali della forza pubblica, di prestare manforte quando ne saranno legalmente richiesti. In fede di che la presente sentenza � stata firmata dal presidente della corte (o del tribunale), e dal cancelliere�.

 

Titolo XVI e ultimo

 

Art. 142 � La seguente proposta sar� presentata all�accettazione del popolo, nelle forme determinate dal decreto del 20 floreale anno X: �Il popolo vuole l�eredit� della dignit� imperiale nella discendenza diretta, naturale, legittima e adottiva di Napoleone Bonaparte, e nella discendenza diretta, naturale elegittima di Giuseppe Bonaparte e di Luigi Bonaparte, cos� come � regolato dall�odierno Senato-consulto organico�.

 

 

 

 

 

FONTE:

A. Saitta, Costituenti e Costituzioni della Francia rivoluzionaria e liberale (1789-1875), Giuffr�, Milano 1975.



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